In concomitanza, o quasi, con l’analisi politico-lessicale sviluppata da Adelio, avente ad oggetto il manifesto politico del PD, ho analizzato lo stesso documento da un’ottica che potrebbe definirsi legale, senza peccare di superbia, ricordando che anche tale analisi, per quanto possa fondarsi su basi giuridiche, è pur sempre espressione di un punto di vista personale. Le considerazioni dinanzi prospettate esulano dal muovere da un’analisi generale del manifesto (contrariamente a quanto è proprio della critica mossa da Adelio) preferendo un inquadramento schematico del discorso che tiene conto dei molteplici aspetti rilevanti, analizzandoli singolarmente.
Punto 1 – TRASPARENZA LEGALITA’ RISPETTO: viene messo in discussione il rispetto dei poc’anzi citati vincoli. Occorre in primis delucidarne il significato e chiarirne la portata, laddove probabilmente se n’è fatto un uso improprio.
Trasparenza: importa che le decisioni assunte da un organo (in questo caso di governo – rectius il Consiglio comunale) debbano essere rese pubbliche e accessibili da parte dei cittadini, e il procedimento di formazione della decisione finale sia altrettanto conoscibile.
Se non erro per quanto concerne le decisioni adottate, tutti avevano la possibilità di conoscere le medesime, altro poi è comprenderne il significato.
Legalità: a riguardo il discorso si fa in parte più complesso, ma può essere spiegato senza eccessive difficoltà. Ergo, il principio di legalità nel nostro ordinamento (come anche la dottrina più autorevole sostiene) implica che:
- Ogni potere esercitato da un organo trovi il suo fondamento in una previa attribuzione del potere a livello legislativo, cosa che in concreto è accaduta laddove il TUEL disciplina la materia attinente il procedimento per la dichiarazione di incompatibilità dei consiglieri.
In termini più semplici il consiglio per adottare un atto quale quello che dichiara l’incompatibilità di un consigliere deve essere “abilitato” da un previo atto legislativo (cosa che avviene senz’altro in forza della legge 267/2000!). Non emerge quindi violazione alcuna del principio di legalità.
Rispetto: non ne conosco il significato giuridico, quindi scusate la laconicità a riguardo, ma almeno per ciò che va ad investire l’azione della pubblica amministrazione, la l.241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” non sembra riferirsi al termine dicui sopra.
Punto 2 – Si parla di presunta incompatibilità: perché presunta??




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