Condanna primo grado Vice Sindaco: Interrogazione della Minoranza con risposta annessa
Grazie al capogruppo di minoranza Tommaso Coppola, pubblichiamo l’interrogazione rivolta all’Amministrazione Comunale a seguito della condanna di primo grado ricevuta per turbativa d’asta al Vice Sindaco Nicolino D’Amico.
Il documento presenta sia la risposta ufficiale che la contro-riposta del gruppo di minoranza.
Mi piace(0)Non mi piace(0)
Per completezza riporto l'articolo 59 del TUEL.
< ------------------ Art. 59 Sospensione e decadenza di diritto 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. ------------------>
Riguardo alla condanna di primo grado, presumo da ignorante che si faccia riferimento all'art. 353 del codice penale che riporto testualmente:
< ------------------ Art. 353 Turbata liberta’ degli incanti Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e’ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole e’ persona preposta dalla legge o dalla Autorita’ o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e’ da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta’. ------------------>
Collegamento al testo art. 353 c.p.:
http://www.studiocelentano.it/codice-penale-dei-delitti-in-particolare-1/
Collegamento all'art. 59 TUEL:
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/T_U_E_L/TUEL_index.htm