Questa sera al Consiglio Comunale
Questa sera 3 Settembre 2014 alle ore 21,00 è stato indetto il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per trattare i seguenti temi:
- Lettura e approvazione verbali seduta precedente
- Approvazione Regolamento IUC (TASI-TARI-IMU)
- Approvazione Tariffe IUC 2014 (TASI-TARI-IMU)
- Comunicazioni del Sindaco
Mi piace(0)Non mi piace(3)
1 gennaio 2015 ore 17 un bobcat è in azione sotto la casa del vicesindaco per spostare la neve mentre tutte le altre strade di rionero centro giacciono sotto una coltre di ghiaccio e neve con strade non praticabili ne con i veicolo ne a piedi.
ma la fornitura e lo spargimento di sale è incluso nell'appalto di più di OTTOMILA euro vinto dall'arcobaleno ??? perchè stamattina non c'era nessun mezzo che girava e gettava sale nel paese ??? aspettiamo che esce il sole ed arriva la pioggia per sciogliere il ghiaccio, eh si.
Buone Feste al Commisario Pro Loco ed all'Amministrazione Comunale - grazie per le belle manifestazioni natalizie che avete partorito
Scommesse aperte, Questi 74000 euro di lavori andranno a Casabona Si o No?
Per natale sarebbe bello vedere qualche fiamma gialla ad illuminare la casa rosata?
http://www.isernianews.it/cronaca/35760-reati-contro-la-pubblica-amministrazione-blitz-della-finanza-al-comune-di-acquaviva-d-isernia.html
Bando Borsa Lavoro Comune di Rionero Sannitico
DUE OPERAI OVER 50 DISOCCUPATI da PIU' DI TRE MESI
SCADE il 05 DICEMBRE 2014
CollaPorto work in pogress. terminata il rifacimento della pavimentazione in sanpietrini davanti la casa dello zio del consigliere (rete idrica all invlusive). ovviamente la ditta operante è quella della frazione
Ma i lavori sono a carico del comune? se si, quali soldi sono stati utilizzati? c'è qualche determina dell'ufficio tecnico o delibera di giunta in merito? come hanno appaltato i lavori ?
e ora che mettiamo a lavorare con queste 5 borse lavoro?
chi è il tecnico progettista incaricato per “interventi di sistemazione della Strada Casabona Vigne -Vernali ” richiesta finanziamento con Fondi PSR 2007/2013 150.000 euri + 30.000 euriiii a carico del comune?
Decespugliatore nuovo 600 euri, PC nuovo 900 euri, Registro stato civile 767 euri, materiale elettrico per pubblica illuminazione 3000 euri !!!!
100.000 euri con fondi Agenzia Regionale PROTEZIONE CIVILE per “interventi urgenti sul territorio comunale", che interventi saranno fatti?
dopo 4 mesil'acqua a montatlto è potabile .... a rionero invece è ancora inquinata.
Applausi per la dura e faticosa attività del Commisario Proloco. dopo aver organizzato una impeccabile e meravigliosa estate è riuscito ad accaparrarsi la bellezza di n.4 dico QUATTRO iscrizioni.
Sindaco allora per le feste natalizie dai altri 4000 euro al commissario per organizzare gli eventi natalizi, così gli iscritti possono aumentare ad 8.
comunque le iscrizioni sono state prolungate di un altro mese, sempre con il solito modo, o a mezzo raccomandata o presso il comune. con questo spirito certamente uscirà un bel gruppo di lavoro. ahahahah
un paese alla deriva, anzi no, verso il tracollo.
ma la proloco che morte di fine ha fatto? ....ma il commissario dove sta?
ma le elezioni si sono fatte?.... due cose importanti doveva fare il commissario, fare il tesseramento coinvolgendo più persone possibili, e indire le elezioni ......
sono passati quattro mesi e .....boh!
il tesseramento è stato fatto, ma visto il numero degli iscritto si capisce che è molto più facile scrivere minchiate su questo sito che produce solo cibo che fà evacuare...compreso te!
anonimo con la 'A' grande, visto che conosci il numero di tesserati perchè non ce lo dici? così possiamo capire la bontà del lavoro svolto dal commissario, cioè di invogliare più persone possibili a fare gruppo ed impegnarsi 'gratuitamente' per il bene del paese.
quindi se il tesseramento è stato fatto, allora a breve ci saranno le elezioni?
ma tu che sai tutto, ci dici se il commissario ha intenzione di fare un resoconto, contabile e non, delle manifestazioni estive e settembrine che ha organizzato?
poi per favore, evita tu e gli altri di usare termini indecenti, fatelo a casa vostra con i vostri familiari e simili. Usare termini scurrili solo perchè si fanno delle domande 'irriverenti' è veramente da stupidi. Su su, un pò di educazione non guasta mai
A Rionero vi è la migliore acqua e se non è potabile è colpa di un' amministrazione precedente che ha regalato soldi a ecodepura senza aver fatto manutenzione ma a dirla proprio doveva pulire solo le vasche dell' acqua!!
SONO PASSATI CINQUE MESI dalle elezioni .... e ancora state ad incolpare carmosino.
A montalto l'acqua non è potabile dal 16 luglio scorso, TRE MESI SONO PASSATI, e stai a vedere la colpa è di carmosino !!!!!!!!!!
Ma finitelaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!
Cosa ha fatto questa amministrazione in CINQUE MESI?
A rionero ha sistemato l' illuminazione ed ora l'acqua!! Cinque anni senza luce davanti casa e per cinque anni non so che acqua ho bevuto!! Piccole cose essenziali da cui partire! Continuate cosi e lasciate parlare i fatti contano!!
non sai cosa hai bevuto perchè forse non usi il cervello per scrivere. I controlli come ci sono stati adesso, così ci sono stati per i cinque anni passati.
Per i fatti che contano, si vede cosa stanno facendo!
Per le minxxate che scrivi meriti di rimanere al buio per altri cinque anni.
E dopo Montalto anche a Rionero l'acqua non è più potabile, neanche per lavarsi i denti e fare due spaghetti.
PERO' LA BOLLETTA DELL'ACQUA E' ARRIVA SALATAAAAAAAAA !!!!!!!!
RINGRAZIO SENTITAMENTE QUESTA AMMINISTRAZIONE
forse, i soldi utilizzati per tagliare gli alberi 'pericolosi' potevano essere utilizzati per non avere problemi nell'acquedotto 'inquinato', ripeto, FORSE!!!!!
ORDINANZA del Sindaco N. 11 DEL 17-10-2014
Oggetto: DIVIETO UTILIZZO ACQUA PROVENIENTE DA ACQUEDOTTO COLLE EMBRA E AIA DEL FIATO.
alberi abbattuti, acqua inquinata ........ questa è la POLITICA AMBIENTALE?
Ma l'assessore all'ambiente che dice? che fa?
DETERMINA N.9
... IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la sentenza di condanna della Corte dei Conti n.21/2013 pervenuta in data 2.02 013;
PRESO ATTO che a seguito di tale sentenza, un soccombente ha fatto richiesta di rateizzo per il pagamento del dovuto, rappresentando ristrettezze economiche;
SENTITA per le vie brevi la Procura della Corte dei Conti;
VISTO il Decrto Presidente della Republica n.260/198, art.2c omma 3 che
consente il rateizzo del dovuto;
DETERMINA
DISPORRE il rateizzo del dovuto dal sig. (X.Y.) per sentenza della Corte dei
Conti n.21/2013 pervenuta in data 2.02 013 ,come predisposto dal
Responsabile finanziaro su richiesta del Segretario Comunale, che viene
comunicato al soccombente, alla procura della Corte dei Conti, al Sindaco.
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
MOLISE
SENTENZA
21
2013
RESPONSABILITA'
15/02/2013
REPUBBLICA ITALIANA sent. 21/2013
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
Michael Sciascia Presidente
Tommaso Miele Consigliere
Massimo Gagliardi Consigliere relatore
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3238/E.L. del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise nei confronti dei Signori:
1) O. C., nato a Omissis il Omissis ed ivi residente in Via Roma, 133 non rappresentato e difeso nel presente giudizio;
2) N. D., nato a Omissis l’Omissis ed ivi residente in Frazione Montalto, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Monica Oddis ed elettivamente domiciliato in Castel di Sangro in Via della Stazione, 30/B;
3) A. V., nato a Omissis il Omissis e residente in Omissis alla Via Principe di Piemonte, 1.
Visti l'atto introduttivo del giudizio, l'atto di costituzione in giudizio del
convenuto costituito e tutti gli atti e i documenti del giudizio.
Uditi nella pubblica udienza dell’8/1/2013 con l'assistenza del segre-
rio di udienza sig. Michele Galasso, il Cons. Relatore dott. Massimo Gagliardi, il P.M. nella persona del S.P.G. dott. Arturo ladecola, e l’Avv. Monica Oddis per il convenuto N. D..
FATTO
Riferisce la Procura Regionale che perveniva alla stessa dettagliata notizia erariale circa la mancata esazione di oneri di costruzione da parte della amministrazione comunale di Omissis.
Delegate indagini al Nucleo Polizia Tributaria di Isernia emergeva quanto segue.
Si premette che per le costruzioni le amministrazioni comunali, ai sensi del TRU edilizia, si deve richiedere un contributo che copra il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione, come previsto dall’art. 16 (L) del D.P.R. nr. 380 del 2001(Contributo per il rilascio del permesso di costruire).
Nel caso del comune di Omissis, i Militari operanti hanno verificato che nel corso degli anni l’ amministrazione comunale non aveva adeguato le somme da richiedere all'atto del rilascio del permesso di costruire.
Sul presupposto di un danno erariale, pari ad € 7.254,79, ai presunti responsabili è stato notificato rituale invito a dedurre nell' aprile del 2012.
Gli invitati hanno fatto pervenire controdeduzioni scritte, ed alcuni hanno chiesto ed ottenuto di essere uditi nei termini previsti.
Poiché l'audizione, secondo il Requirente, non ha escluso una loro responsabilità, si è proceduto alla chiamata in giudizio dei responsabili.
La giunta della Regione Molise, con delibera 5548 del 0512.1994 (ac-clusa al verbale delle operazioni compiute del 20.12.2011 ), avente ad oggetto provvedimenti in attuazione della legge nr. 10 del 28.01.1977 (legge Bucalossi), già aveva demandato alle amministrazioni comunali il potere decisionale in merito alla quantificazione delle somme da introitare come oneri di urbanizzazione, anche se l'unica
delibera consiliare riferita a tale potestà, antecedente quella di febbraio 2010, risale addirittura al 10.01.1981 (vgs. verbale operazioni
compiute del 20.12.2011 ).
Il mancato adeguamento degli oneri di urbanizzazione e costo di co-struzione nei termini stabiliti dal precetto normativo (vgs. delibera del consiglio comunale in data 11.02.2010 acclusa al verbale delle ope-razioni compiute del 20.10.2011 ) e dichiarazioni rese dal tecnico comunale nel verbale di audizione personale dell’11.11.2011, riscontrato con l'assenza di provvedimenti incrementativi, antecedenti quello dell'11.02.2010, ha palesato, secondo Parte attrice, l'inerzia dell'ente che, nel corso degli anni, non ha tenuto conto degli adeguamenti cui, per legge, doveva attenersi (art. 16, comma 6, D.P.R. 380/2001), in ciò cagionando un danno alle casse municipali, quantificabile con la differenza tra il corrispettivo effettivamente incassato per oneri di urbanizzazione primaria, e quello che avrebbe incamerato qualora avesse conteggiato tali oneri in virtù degli aumenti periodici stabiliti per legge.
Al riguardo, è stato richiesto dai Militari operanti al Sindaco del Comune di Omissis (vgs. verbale delle operazioni compiute in data 11.11.2011 ) di predisporre, a far data dall’01.012007, un elenco delle persone fisiche e/o giuridiche richiedenti permesso di costruire, alle quali sono stati addebitati oneri concessori, procedendo alla quantificazione, separatamente, degli oneri che i richiedenti a-vrebbero dovuto corrispondere, qualora fossero state applicate le maggiorazioni previste dalle norme (art. 16, comma 6, D.P.R. 380/2001).
In occasione dell'accesso effettuato il 20.12.2011 (vgs. verbale delle operazioni compiute), il legale rappresentante dell'ente ha esibito prospetto, elaborato dal tecnico comunale, geom. Gianni DI FIORE, ove sono state esplicitate le modalità di calcolo in virtù delle quali è stata quantificata la differenza degli oneri concessori non versati a seguito del mancato adeguamento dei parametri di riferimento stabiliti dal DPR nr. 380/2001.
Il prospetto elenca i soggetti che, dal 2007 al 2009, hanno presentato richiesta di permesso di costruire ed ai quali tale atto è stato accorda-to.
A colonna 9, sono stati evidenziati oneri concessori (oneri di urbaniz-
zazione primaria e secondaria e costo di costruzione) versati e calco-lati applicando le tariffe all'epoca vigenti che non hanno tenuto conto degli aggiornamenti previsti dal DPR nr. 380/2001 poiché non deliberati dai consigli comunali in carica.
Nello stesso prospetto sono stati indicati gli importi che i soggetti richiedenti avrebbero dovuto versare qualora gli oneri concessori fossero stati quantificati secondo l'anzidetta disposizione di legge.
A rettifica dei dati riepilogati nel prospetto esibito il 20.12.2011, l'ufficio tecnico del Comune di Omissis, con telefax nr. 231 del 17.01.2012 trasmetteva altro elaborato, redatto con le modalità poc'anzi specificate, recante la correzione dei totali delle somme indicate alle colonne 13 e 14.
Pertanto i convenuti, afferma la Procura regionale nell’ esercizio delle funzioni demandate, con il loro comportamento colposamente omissivo e violativo di uno specifico obbligo di legge (ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare), hanno cagionato un danno alle casse municipali e, quindi, una lesione ingiusta e concreta di un interesse pubblico, patrimonialmente valutabile, in violazione alle norme enunciate dall'art. 7 della legge 24.12.1993, nr. 537 e ribadite dall'art. 16, comma 6, del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per non aver disposto, con cadenza quinquennale, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione in conformità alle disposizioni poc'anzi richiamate, determinando il mancato introito, e quindi un danno erariale (quantificato a colonna 14 del prospetto allegato al verbale delle operazioni compiute in data 20.12.2011) appresso specificato:
• € 2.028,34 nell'anno 2007, per le pratiche di cui ai numeri d'ordine da 1 a 4 del prospetto;
• € 5.226,45 nell'anno 2009, per le pratiche di cui ai numeri d'ordine da 5 a 13 del prospetto.
• € 7.254,79 totale differenza non incassata.
Circa i soggetti cui contestare l'addebito, va osservato che sebbene la legge affermi che appartenga al Comune il dovere di aggiornare gli
importi, è pur vero che il principio di personalità della responsabilità
contabile impone che del danno ne rispondano solo coloro che ne hanno dato causa, e quindi non tutti i consiglieri comunali, ma solo
coloro che, legati da un rapporto di dipendenza od onorario con la amministrazione, non abbiano posto alla attenzione del consesso de-
liberante la necessità di adeguamento periodico.
Di guisa che, tenuto conto che spetta ai soggetti appartenenti all'area tecnica il poter dovere di impulso al consiglio comunale;
considerato che ai sensi dell'art. 8 del regolamento degli uffici e servizi l'Area è la unità operativa organizzata secondo criteri di efficienza ed efficacia nell'ambito di una attività omogenea ella attività amministrativa; si ritiene che del danno debbano rispondere i responsabili apicali e/ o direttivi dell'area tecnica, competente per il rilascio dei provvedimenti in materia edilizia, che non si sono attivati al fine di far adeguare al consiglio comunale le tariffe dei contributi e degli oneri di costruzione.
Si tratta dell'assessore D’ AMICO Nicolino, responsabile area tecnica
(decreto sindacale nr. 3063 del 25.6.2009, il quale afferma che il prescelto ha le competenze tecniche specialistiche necessarie; decreto
sindacale nr. 1 del 2010); dell'arch. Antonio G. VETERE, responsabile dall’ 1.1.2007 al 30.6.2008, di O. C., responsabile dall’1.8.2008 al 6.6.2009.
In relazione alle deduzioni difensive di N. D., questi ha affermato di non essere dipendente della amministrazione, ma di as-sessore responsabile del servizio e quindi non legato da rapporto di
servizio.
Se questo è vero, è altrettanto vero che lo stesso era legato da rapporto di immedesimazione con la amministrazione, cumulando mansioni "politiche" e "gestionali", ed inoltre la quota di danno allo stesso ascritta riguarda le pratiche presentate ed esitate successivamente al suo conferimento di incarico.
Parimenti, il convenuto A. V. ha asserito di non essere responsabile in quanto aveva rappresentato all'organo politico la necessità di adeguare gli oneri concessori e, poiché era professionista a contratto con la amministrazione, era posto in una situazione di "soggezione" con gli organi politici.
Quanto alla prima asserzione (rappresentazione della necessità di a-deguare gli oneri concessori), si tratta di mera asserzione totalmente indimostrata.
Circa la seconda (soggezione), si tratta di una mera affermazione, di
carattere metagiuridico, che a nulla rileva in questa sede. Quel che si rileva, come si è affermato già in precedenza, è la mancata osservanza di dovere di servizio, cioè di adeguare, come la legge richiede, gli oneri concessori.
Relativamente al convenuto O. C., egli ha affermato di non esse-re a conoscenza della problematica relativa alla necessità di adeguare periodicamente i contributi concessori.
Ebbene, conclude Parte attrice, egli non si sarebbe dovuto intromettere in vicende "tecniche" delle quali sconosceva la difficoltà.
L'ordinamento giuridico ben conosce la colpa per assunzione che si realizza quando un soggetto, pur non tenuto al compimento di una operazione giuridica, se ne assume la responsabilità, rispondendo delle conseguenze negative.
Conseguentemente con atto di citazione depositato il 6.7.12 sono stati convenuti in giudizio i signori:
1) O. C. nato a Omissis (IS) il Omissis ed ivi residente in Via Roma, nr. 133, sindaco del Comune di Omissis dal 23.06.2004 al 07.06.2009 e responsabile del settore dal 01.08.2008 al 06.06.2009.
2) N. D., nato a Omissis l’Omissis ed ivi residente in Frazione Montalto, attuale vice sindaco con delega ai lavori pubblici, attività produttive, patrimonio comunale, nonché re sponsabile dell'area tecnica comunale dal 20.06.2009;
3) A. V. nato a Omissis il Omissis e residente
in Omissis in via Principe di Piemonte nr. 1 responsabile ufficio
tecnico dal 01.01. 2007 al 30.06.2008; per ivi sentirsi condannare al pagamento, in favore del comune di Omissis della somma di € 7.254,79 oltre alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 150 Disp. Att.ne cpc, dalle date degli effettivi pagamenti, nonché agli interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di condanna e con aggiunta delle spese di giustizia, ciascuno per la parte che vi ha preso.
Con memoria di costituzione in giudizio depositata il 19.12.12 da parte dell’avv. Monica Oddis in difesa del convenuto N. D. si rappresenta quanto segue.
1) La contestazione mossa nei confronti dell'odierno comparente riguarda, nello specifico, le pratiche evase nel periodo dal 25/06/2009 (data del decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica ex art. 53, comma 23, L. 388/2000) al 31/12/2009 e, specificatamente:
- Pratica n. 10, Prot. n. 1734 del 10/04/2007, Permesso di Costruire n. 110 del 25/06/2009, Titolare Di Vincenzo Aida, Importo oneri versati € 769,62, Importo oneri rideterminati € 1.648,79, Differenza € 879,17;
- Pratica n. 11, Prot. n. 1462 del 15/04/2009, Permesso di Costruire n. 111 del 20/07/2009, Titolare Di Geronimo Cesare, Importo oneri versati € 345,27, Importo oneri rideterminati € 846,359, Differenza € 501 ,08;
- Pratica n. 12, Prot. n. 5122 del 5/12/2008, Permesso di Costruire n. 112 del 3/09/2009, Titolare Maretta Matilde, Importo oneri versati € 180,89, importo oneri rideterminati € 427,98, Differenza € 247,09;
- Pratica n. 13, Prot n. 2342 del 16/05/2007, Permesso di Costruire n. 116 del 28/10/2009, Titolare Antonelli Emidio, importo oneri versati € 299,86, Importo oneri rideterminati € 733,30, Differenza € 433,44.
In primis preme evidenziare come l'obbligo di procedere, con cadenza quinquennale, all'adeguamento delle tariffe dei contributi e degli oneri di concessione, sia posto a carico del Consiglio Comunale, il solo organo competente al riguardo.
Invero, il permesso di costruire è provvedimento amministrativo oneroso, il cui rilascio è soggetto al pagamento, da parte del richiedente, del contributo di costruzione (art. 16 T.U. Edilizia), che si compone del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
La competenza in tema di definizione degli oneri di urbanizzazione e di adeguamento quinquennale degli stessi appartiene al Consiglio Comunale, come si desume, anzitutto, dal dato letterale contenuto nell'art. 16, commi IV e V, del D.P.R. n. 380/2001. Detta norma, infatti, dispone anzitutto che "l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce" (c. IV) e stabilisce, altresì, che nel caso di inerzia della regione nella definizione delle tabelle "i comuni provvedono in via provvisoria con deliberazione del Consiglio comunale" (c. V).
Deve ritenersi, pertanto, che l'organo deputato al periodico aggiornamento degli oneri di urbanizzazione sia il Consiglio Comunale, chiamato ad esprimere l'indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente, che si concretizza nell'adozione di atti fondamentali.
D'altra parte l'art. 42, comma II, lett. b. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. EE.LL.), stabilisce che competente ad emanare i piani territoriali ed urbanistici è il Consiglio Comunale.
Secondo costante interpretazione della dottrina la competenza dell’organo elettivo comprende non solo il potere pianificatorio, ma anche quello regolamentare: il Consiglio è pertanto deputato a disciplinare tutti gli aspetti di cui l'attività edificatoria ed urbanistica si compone, compresi gli oneri di urbanizzazione e le relative modifiche. All' ing. N. D. si contesta di non aver sollecitato, nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Omissis, il Consiglio Comunale a far adeguare le tariffe dei contributi e degli oneri di concessione, in virtù del principio che "del danno ne rispondono solo coloro che ne hanno dato causa, e quindi non tutti i consiglieri comunali, ma solo coloro che, legati da un rapporto dì dipendenza od onorario con la amministrazione, non abbiano posto alla attenzione del consesso deliberante la necessità di adeguamento periodico".
A tal proposito, preliminarmente, corre l'obbligo dì precisare che il sig. N. D. non ha mai avuto un "rapporto di dipendenza od onorario con l'amministrazione" del Comune di Omissis.
Al contrario, allo stesso, nominato Assessore del Comune di Omissis con decreto sindacale n. 4 del 20/06/2009, con successivo decreto sindacale in data 25/06/2009, è stata attribuita in via provvisoria, attesa la precaria situazione finanziaria dell'Ente, e dunque al fine di operare un contenimento della spesa pubblica, la responsabilità dell'Ufficio Tecnico fino al 31/12/2009.
Ciò in virtù della Legge n. 388/2000, la quale, all'art. 53, comma 23°, prevede la possibilità, per i Comuni al di sotto dei 3000 abitanti, di attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti l'organo esecutivo, nelle ipotesi di mancanza nell'ente di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti ed al fine di operare un contenimento della spesa pubblica.
In secondo luogo, si rappresenta che il potere-dovere di proporre deliberazioni e/o di sollecitare decisioni del Consiglio Comunale spetta agli assessori delegati dei diversi settori/aree di attribuzioni e competenze, nonché a tutti i consiglieri, siano essi di maggioranza o di minoranza, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni del T.U. 267/2000.
È, invero, l'assessore competente per materia che deve formulare le proposte di deliberazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza, da comunicare ai consiglieri.
Sulle proposte di deliberazione degli assessori, da sottoporre alla pronuncia consiliare, il responsabile dell'Area competente provvede esclusivamente ad apporre il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. EE.LL.
Ove, peraltro, il provvedimento comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, occorre, altresì, il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
Dunque, a voler riconoscere la responsabilità dell'amministrazione comunale di Omissis, presieduta dal Sindaco Dott. Ferdinando Carmosino, nei pochi mesi del primo mandato dal giugno al dicembre 2009, per non avere, in detto breve periodo, provveduto all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, sicuramente l'intempestività deve essere attribuita a tutti i componenti del Consiglio Comunale, quale unico organo competente a detta adozione, ed in particolare agli assessori competenti per materia, contabile ed urbanistica.
Di conseguenza, nessuna responsabilità, né comportamenti colposamente omissivi e violativi, sono imputabili al convenuto N. D. nel periodo in cui ha temporaneamente ricoperto il ruolo dì responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rionero Sannitico.
Allo stesso, infatti, quale organo burocratico amministrativo, nessun potere o facoltà è riconosciuto dalla legge o altro atto normativo in merito alla formulazione di proposte di deliberazioni consiliari, né quindi quella di adeguamento degli oneri concessori, prerogativa esclusiva dell'assessore competente per materia.
Nel riferito ruolo, l'ing. D'Amico era unicamente legittimato ed obbligato ad esprimere parere di regolarità tecnica ex art 49 T.U.E.L., sulla proposta di deliberazione da sottoporre al competente organo collegiale consiliare.
Né, infine, la benché minima responsabilità può allo stesso addebitarsi in merito all'istruttoria delle pratiche ed all'erronea contabilizzazione degli oneri e relative tariffe, atteso che il perfezionamento delle stesse è stato effettuato dal Responsabile del procedimento Tecnico Comunale geom. Gianni Di Fiore; ciò, tanto per le pratiche evase precedentemente al conferimento dell’incarico al D'Amico, tanto per le 4 pratiche definite nel periodo in contestazione al medesimo, dal giugno al dicembre 2009.
Semmai, il geom. Di Fiore, dipendente del Comune di Rionero Sannitico con la qualifica di Tecnico Comunale ed Istruttore, avrebbe quantomeno dovuto segnalare ed evidenziare l'inottemperanza delle precedenti amministrazioni comunali al dettato normativo di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001, in quanto in servizio da diversi anni presso l'Ente.
2) Da rilevare, altresì, che gli adeguamenti degli oneri in argomento vengono attuati all'inizio dell'anno solare, ai fini delle previsioni di entrata del Bilancio e quant'altro di conseguenza.
Ne consegue che il convenuto D'Amico, la cui amministrazione si è insediata in data 8 giugno 2009, ed è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con provvedimento sindacale il successivo 25 giugno 2009, e, pertanto a metà anno, nessun riscontro ha compiuto in merito, nel pieno affidamento dell'operato dei precedenti amministratori.
Successivamente, all'inizio del nuovo anno 2010, l’ing. D'Amico, nel procedere alle opportune verifiche, ha riscontrato che le amministrazioni comunali che lo avevano preceduto nel corso degli ultimi 30 anni circa, non avevano provveduto all'adeguamento quinquennale degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
Prontamente sollecitava l'assessore all'Urbanistica Ing. Oreste Mammana al fine di predisporre una proposta di deliberazione avente ad oggetto "Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - art. 16 DPR 380/2001", da sottoporre all'organo politico competente per l'adozione.
Detta proposta veniva approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 10 dell’11/02/2010.
Nessuna censura può pertanto essere mossa nei confronti dell'odierno comparente in merito ad un asserito atteggiamento emissivo nell'adeguamento degli oneri concessori e costi di costruzione, che erano rimasti sino ad allora immodificati per circa un trentennio.
Come poteva l'ing. D'amico sapere, all'atto della nomina provvisoria a Responsabile dell'Area Tecnica, che da circa trent’anni i precedenti amministratori non avevano provveduto all'adeguamento degli oneri in parola?
Circostanza questa, sicuramente ben nota ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico ed all'amministrazione uscente.
Diverso giudizio deve invece muoversi nei confronti dell'Amministrazione presieduta dal Sindaco Carmosino, di cui l’ing. D'Amico è Vicesindaco in carica, la quale in meno di sei mesi ha avviato e concluso il procedimento amministrativo teso all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione in ossequio alle disposizioni legislative di cui al più volte citato art. 16 del D.P.R. 380/2001.
Va, pertanto, manlevata da ogni e qualsivoglia sospetto e/o addebito di responsabilità per danno erariale.
Tutto ciò premesso, si chiede di
- Rigettare la domanda di condanna avanzata nei confronti del convenuto D'Amico dalla Procura Regionale;
- in subordine, ridurre proporzionalmente l'addebito in considerazione della corresponsabilità
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".
Con memoria defensionale redatta dallo stesso convenuto dott. Ciummo e depositata il 17.12.12 si evidenzia quanto segue.
Con invito a dedurre del 30.03.2012, il Sostituto Procuratore Regionale chiedeva all'esponente, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rionero Sannitico, unitamente al sig. D'Amico Nicolino, attuale vice sindaco con delega ai lavori pubblici e responsabile dell’area tecnica dal 20.06.2009 nonché al sig. Vetere Antonio in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico dal 01.01.2007 al 30.06.2008, di fornire deduzioni e documenti in merito alla mancata esazione degli oneri di costruzione da parte dell'amministrazione comunale di Rionero Sannitico. Aggiungeva il sostituto Procuratore che da tali comportamenti sarebbe derivato un danno alle casse municipali in violazione dell'art. 7 della L. 24.12.1993, n. 537 per come ribadito dall'art. 16, comma 6, del DPR 380/01 per non aver disposto, con cadenza quinquennale, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione determinando, quindi, un danno erariale nel quinquennio antecedente pari ad Euro 2.082,34 nell'anno 2007 ed Euro 5.226,45 nell'anno 2009 per complessivi Euro 7.254,79 non incassati dall'Ente. L'esponente, con nota del 26.04.2012, inoltrava le proprie deduzioni rappresentando di aver ricoperto il ruolo di responsabile dell'area tecnica del Connine di Rionero Sannitico soltanto nel periodo ricompreso dal 01.08.2008 al 06.06.2009 e con l'esclusivo intento di contenere le spese di gestione dell'Ente.
Infatti, in precedenza, l'incarico di responsabile del procedimento del servizio edilizia del Comune di Rionero Sannitico era ricoperto dall’arch. Antonio G. Vetere a fronte di un corrispettivo mensile di circa Euro 1.500,00.
Inoltre si rimarcava come nel riferito arco temporale tutta l'istruttoria relativa al rilascio dei titoli concessori, di fatto, veniva regolarmente espletata dal tecnico comunale geom. Di Fiore sia per la parte amministrativa che tecnico-contabile e che pertanto le pratiche edilizie complete e validate in ogni aspetto venivano rimesse all'attenzione del sottoscritto esclusivamente per la sottoscrizione finale del titolo abilitativo all'intervento edilizio. Infine chiarivo come, del tutto in buona fede, non avevo sollecitato e/o verificato il dovuto aggiornamento del costo degli oneri dì costruzione così come dettato dalle vigenti norme, in quanto, da profano della specifica materia e facendo affidamento sull'operato dell'ufficio tecnico, non ero a conoscenza, della problematica di adeguare periodicamente i contributi concessori.
Tuttavia, con atto di citazione del 30.07.2012 la Procura Regionale presso la Corte dei Conti in Campobasso ha convenuto in giudizio lo scrivente unitamente al sig. D'Amico Nicolino e all'arch. Vetere per sentirli condannare al pagamento in favore dell'erario della somma complessiva di Euro 7.254,79 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Tanto premesso, l'esponente rileva l'infondatezza dell'atto di citazione per quanto di seguito specificato.
Preliminarmente si evidenzia che il sottoscritto ha rivestito un ruolo del tutto marginale nella vicenda in questione (dieci mesi) restando di fatto la piena competenza sia istruttoria che procedimentale in capo all'ufficio tecnico comunale.
Invero come già argomentato, risultando eccessivamente oneroso per le casse comunali l'esborso relativo alla remunerazione dell'arch. Vertere e stante la sussistenza di un adeguato ufficio tecnico comunale, l’Amministrazione riteneva vantaggioso il cumulo della carica di responsabile dell'ufficio edilizia con quella di Sindaco, infatti, l'incarico di responsabile del servizio edilizia non veniva affidato ad altri professionisti né lo scrivente ha mai percepito indennità di sorta per l'ulteriore incarico ricoperto.
In sostanza, il sottoscritto ha assunto l’incarico in questione soltanto con l’unico e chiaro intento di contenere i costi di gestione della cosa
pubblica.
Come già chiarito, l'arch. Vetere percepiva un compenso mensile di circa Euro 1.500,00, di conseguenza, lo scrivente cumulando la veste di Sindaco con quella di responsabile del servizio edilizia dal 01.08.2008 al 06.06.2009, ha conseguito un evidente risparmio di spesa per le casse comunali pari ad Euro 15.000,00, vantaggio patrimoniale di cui si chiede che l'adita Corte dei Conti voglia tener conto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 bis, della L. 14 gennaio 1994 n. 20.
Per quanto sopra, si ritiene che alcun danno all'erario possa essere derivato dalla condotta dell'esponente ma semmai, anche considerando i prospettati minori introiti comunali per l'omesso aggiornamento dei costi di costruzione, un evidente risparmio di spesa dell'Amministrazione corrispondente a circa 10.000,00.
Invero, in casi similari si è chiarito che: "i criteri cui il giudice contabile deve attenersi nella valutazione dei vantaggi alla comunità amministrata o alla p.a. sono i medesimi che presiedono alla più generale regola della "compensatio lucri cum damno" e risiedono nell'accertamento delle seguenti condizioni: effettività dell'utilitas conseguita; medesimo fatto generatore del danno e del vantaggio; appropriazione dei risultati da parte della p.a. o della comunità amministrata; rispondenza della utilitas conseguita ai fini istituzionali dell'amministrazione che la riceve anche quale ente esponenziale della comunità amministrata (Corte dei Conti reg. Campania Sez. Giurisd., 11.12.2001 n. 129).
In conclusione si chiede di respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto assolvendo il sig. Orazio Ciummo per mancanza di nesso causale tra condotta ed evento dannoso;
in via subordinata:
pronunciare assoluzione per mancanza di colpa grave.
Nel caso di accoglimento della domanda, pronunciare condanna nei limiti del danno effettivamente subito dal Comune di Rionero Sannitico, in relazione al quale si chiede il più ampio esercizio del potere riduttivo, tenuto conto della minima rilevanza che la condotta del convenuto Ciummo ha apportato all’intera vicenda, con condanna, quindi, al pagamento simbolico di 1 euro.
In sede di udienza dibattimentale prende al parola il P.M. dott. Arturo Iadecola che evidenzia che i Responsabili dell’area tecnica avrebbero dovuto sollecitare l’Assessore competente affinchè attivasse sulla materia dell’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione il Consiglio Comunale.
In ogni caso il subentro sulle funzioni apicali del D’Amico, pur avvenuto ad esercizio finanziario già avviato (dopo 6 mesi) non costituisce
esimente perché il convenuto avrebbe dovuto chiedere le consegne al proprio predecessore onde poter operare tempestivamente sulle questioni di cui è causa.
Conclude per la condanna dei vocati in giudizio.
Prende al parola l’Avv. Monica Oddis per il D’Amico che nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ribadisce che la competenza nella presente fattispecie, era unicamente del Consiglio Comunale e non dei responsabili dell’area tecnica.
Chiede in conclusione che venga sentenziata l’assoluzione del proprio assistito.
DIRITTO
La pretesa accusatoria è fondata e merita accoglimento, sia pure con un elevato indice di contenimento della pretesa quantificatoria prospettata dalla parte attrice.
1. La vicenda dedotta in giudizio oggettivamente configura un quadro assai poco commendevole, sotto il profilo dell’efficienza del servizio di adeguamento, aggiornamento ed esazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nel Comune di Rionero, pur previsti dall’art. 16 comma 6 D.P.R. 380/01 e dell’art.7 della L. 537/93.
Emblematica al riguardo è la delibera C.C. del Comune di Rionero n.10/11.2.10 ove, testualmente, si afferma, nella parte propedeutica al dispositivo: “Considerato che il Comune non ha mai provveduto all’adeguamento quinquennale degli oneri di urbanizzazione a seguito della richiamata legge 537/93 nè all’adeguamento del costo di costruzione senza peraltro recepire nemmeno l’adeguamento disposto, dalla Regione Molise con delibera di giunta n. 4724/95”.
Nelle premesse del deliberato si affermava altresì che “il Vice Sindaco Nicolino D’Amico, prima di procedere alla lettura della proposta in atti, fa presente che è necessario preliminarmente evidenziare che solo dopo circa 30 anni questo Ente provvede ad adeguare gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione , quindi a prescindere dalla dichiarazione dello stato di dissesto questo Ente avrebbe comunque dovuto provvedere agli adempimenti dovuti per legge”.
2. Tutto ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che si è di fronte ad un chiaro quadro di parcellizzazione delle responsabilità per danno all’Erario, espressione di un’inveterata consuetudine perpetrata ininterrottamente nell’Ente nel corso di un trentennio del quale, ai fini della commisurazione della pretesa risarcitoria introdotta (sia pure limitatamente ad un circoscritto ambito temporale anni 2003 e 2009), non può non tenersi conto.
L’amministrazione comunale, sia in relazione alla sua componente politica-progettuale (Consiglio Comunale) che nella sua compagine esecutiva-gestionale (Giunta Comunale e Uffici, Servizi ed unità operativa organizzata), segnatamente in un Comune di modesta rilevanza ed estensione, non può considerarsi come una struttura rigidamente suddivisa e altamente differenziata, ove possa ritenersi ammissibile la carenza di ogni raccordo tra fase politica e fase gestionale.
Nel caso di specie, è del tutto verosimile ritenere che la scelta preferenziale adottata (mancata esazione) non sia espressione di singola e colpevole lacuna individuale (che tuttavia pur sono rilevabili e vanno sanzionate), ma rappresenti un “modus operandi” universalmente condiviso che solo le severe difficoltà di bilancio intervenute negli ultimi anni hanno fatalmente contribuito a mutare.
3. Tutto ciò premesso, procedendo ora all’analisi delle singole posizioni indicate nell’atto di citazione e precisamente in ordine a quella del Sig. Nicolino D’Amico, la Procura attrice ne ravvisa la responsabilità, avendo lo stesso ricoperto competenze tecniche specialistiche, in qualità di responsabile area tecnica (decreto sindacale n. 3063 del 25.6.09).
Sul punto la difesa del convenuto rileva che al periodico aggiornamento degli oneri di urbanizzazione era tenuto il solo Consiglio Comunale.
In realtà, tale ricostruzione è contraddetta sia dalla proposta che lo stesso Nicolino D’Amico ha formulato a margine della delibera C.C. n.10 dell’11.2.10, esitata nell’adeguamento oneri di urbanizzazione (e che avrebbe, in teoria, potuto formulare anche anteriormente), ma anche e soprattutto nella circostanza che il responsabile apicale dell’Area tecnica, in virtù dei suoi estesi poteri (cfr. ordinanza sindacale n.3063 del 25.6.09; decr. n.7, tra i quali l’adozione di provvedimenti amm.vi impegnativi dell’amm.ne verso l’esterno; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa etc.) era immediatamente facultato all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione ed in ogni caso alla formulazione di circostanziate proposte in tal senso e, nel contempo, alla segnalazione agli organi competenti (ivi compresa la Corte dei conti e gli organi ispettivi del Ministero delle Finanze) delle omissioni esistenti nel caso di specie; tanto più che nella materia erano già operanti, da lungo tempo, sia la delibera del C.C. n.42/1978, con la quale venivano stabilite le misure sull’incidenza del costo di urbanizzazione primaria e secondaria per l’edilizia abitativa e industriale e sia la successiva delibera C.C. n.5/81, relativa all’approvazione delle modifiche e integrazioni degli oneri concessori.
Non appare, dunque, comprensibile né giustificabile che l’ing. D’Amico ignorasse che da oltre 30 anni non vi era stato l’adeguamento degli oneri in parola, dovendosi ritenere, di contro, gravante sul medesimo un obbligo di informazione e conoscenza.
Tutto ciò premesso, tuttavia, l’entità risarcitoria ascritta al D’Amico non può non tener conto del quadro complessivo, non solo gestionale ma anche di precisa volontà politica, nel quale versava il Comune di Rionero, nonché della circostanza che il convenuto ha rivestito il ruolo di responsabile dell’area tecnica solo dal 20.6.09 e dunque che l’imputazione di responsabilità a lui inerente resti circoscritta ad una parte residua di quell’anno.
Peraltro, occorre tener conto che la delibera del C.C. dell’11.2.10 di adeguamento oneri di urbanizzazione, è espressiva di una proposta resa in tal senso dallo stesso convenuto D’Amico, al quale deve dunque darsi atto di un’azione risanatrice su tale versante che in verità avrebbe potuto essere anche ben più estesa, fino a coprire lo stesso anno 2009, se il Consiglio Comunale avesse deciso di applicare le nuove tariffe non solo, (come avvenuto per una scelta di tipo evidentemente politica) dal 12.2.10, ma anche per un periodo precedente.
Pertanto il Collegio ritiene per le ragioni dianzi evidenziate, sotto il profilo sia del nesso causale che nell’esercizio del potere riduttivo, in ordine all’importo del danno erariale di € 5.226,45 relativo al 2009, di ascrivere al D’Amico percentualmente solo il 20% della predetta cifra, per un importo di € 1.045,00.
4. Considerazioni del tutto analoghe possono essere formulate con riferimento alla posizione del convenuto Orazio Ciummo, nella sua qualità di responsabile dell’area tecnica dall’1.8.08 al 6.4.09, non apparendo certo scriminante del disvalore della condotta serbata dal convenuto che egli abbia fatto affidamento sull’operato dei propri collaboratori subordinati essendo “profano della specifica materia”.
Egli, infatti, avendo accettato di ricoprire l’incarico apicale conferitogli, non poteva certo sottrarsi alle connesse responsabilità né, tanto meno, riversarle sui propri collaboratori; allo stesso modo l’opposta “compensatio lucri cum damno” ex art. 1 c.1 bis L.20/94, conseguente ad un risparmio di spesa per le Casse Comunali (avendo il convenuto cumulato la veste di Sindaco con quella di responsabile del servizio edilizio) appare destituita di fondamento, posto che è palese la non coincidenza del fatto generatore del danno e del vantaggio sopra riferito.
Tuttavia il Collegio reputa equo ascrivere, per le - in gran parte analoghe - considerazioni elaborate per il convenuto D’Amico, in ordine all’importo del danno erariale per il 2009 di € 5.226,45, solo il 20% della predetta cifra, pari alla somma di € 1,045,00 a carico del Sig. Ciummo.
5. Infine, in merito alla posizione del convenuto Vetere Antonio non risulta agli atti che lo stesso abbia rappresentato all’organo politico, nella sua veste di responsabile dell’ufficio tecnico dall’1.12007 al 30.6.2008, la necessità di adeguare gli oneri concessori; del pari è priva di qualunque rilevanza giuridica l’affermazione che lo stesso, in quanto professionista a contratto, si trovava in una condizione di “soggezione” rispetto agli organi politici.
Anche tale affermazione non può, com’è di tutta evidenza, configurare una scriminante della condotta omissiva del convenuto di cui è causa, perché non rappresenta certo una scelta necessitata e tanto meno imposta dalla legge.
Valgono, tuttavia, ai fini dell’ascrivibilità al Vetere dell’onere risarcitorio su di lui gravante, le argomentazioni già elaborate nei precedenti casi, apparendo quindi in conclusione equa l’attribuzione della responsabilità risarcitoria per l’anno 2007 del solo 20% dell’importo commisurato dalla parte attrice per il predetto anno (€ 2.028,34) per la effettiva somma di € 405.
P.Q.M.
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise
Definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 3238/E.L. del registro di segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice e per effetto condanna i convenuti, come in epigrafe generalizzati, Sigg. Ciummo Orazio, D’Amico Nicolino alla somma di €1.045,00 (millequarantacinque/00) ciascuno e condanna Vetere Antonio alla somma di € 405,00 (quattrocentocinque/00), in favore del Comune di Rionero Sannitico, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dall’indebita erogazione della predetta somma, fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in € 397,22 (trecentonovantasette/22).
Le somme di cui sopra vanno recuperate dall’Ente creditore, e cioè dal Comune di Rionero Sannitico, ai sensi del D.P.R. 260/98.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone altresì che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Campobasso nella Camera di Consiglio dell’ 8.1.2013.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Massimo Gagliardi) (Michael Sciascia)
Depositata in segreteria il giorno 15 febbraio 2013
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
come mai l'aliquota TASI è al 2,5% (il massimo) e quella IMU al 10,6% (anche qui il massimo)? Non dovevano abbassare le tasse?
Come mai per l'IMU è stata deliberata una detrazione di 200,00 € sugli immobili di categoria A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville e castelli) e non è stata invece prevista alcuna detrazione per le abitazioni di categoria A4 (prime case)?
http://www.comune.rionerosannitico.is.it/rionero/images/DC%2014%202014.pdf
Ah, povera Italia...
ma l'acqua a Montalto ancora NON E' POTABILE ? sono passati TE MESI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il 16 ottobre andate a pagare la TASI, è solo la PRIMA RATA ! poi a dicembre andate a pagare l'altra rata più tutto il resto ...
ma non ci è stato detto che le tasse diminuivano? si, sicuramente ho capito male io.
I velocisti autorizzati e sostenuti dall'amministrazione torneranno finalmente a correre .......deficienti...sperate che non ammazzano nessuno....
Caro assessore hai ottenuto quello che volevi .......vedi se c'è qualche altra cosa utile e buona per il paese da eliminare ......vergognati.....
i rallentatori verranno tolti ma chiedo visto che da quando sono stati installati ad oggi nessun incidente si è mai verificato" per colpa" dei rallentatori stessi se il giorno dopo la rimozione dovesse verificarsi un incidente laddove erano posizionati di chi dovrebbe essere la responsabilità? del sindaco che ha ordinato la rimozione?del comandante dei vigili che l'ha eseguita? e poi non si potrebbe ravvisare il tacito consenso o meglio il silenzio assenso anche da parte di tutta la cittadinanza che dal 2009 mai si è lamentata? bho!!!!
I" tre moschettieri" della minoranza lasciano anche in questo consiglio la maggioranza ,per riprendere il mitico VASCO, .....SENZA PAROLE.....SENZA PAROLE......
ancora una volta la minoranza ha dimostrato di saper fare gioco di squadra e di non lasciare nulla al caso, sostenendosi a vicenda e con coerenza......acuto e pungente l'intervento del cons. Miraldi che, dopo aver ascoltato la premessa del sindaco con la quale evidenziava che il bilancio 2014 riprendeva quello del 2013 , subito ribatteva ricordando come l'allora minoranza (parte della maggioranza odierna) aveva votato contro quel bilancio stesso ......il consigliere ha poi formulato domande pertinenti circa alcune voci di bilancio un po' incerte.....attendiamo con ansia il prossimo consiglio sperando in una maggioranza meno imbarazzata e più preparata.
l'ing. nicolino affonda la maggioranza.
Il sindaco in evidente difficoltà, i consiglieri di maggioranza col capo chino si chiudono nel mutismo totale (le uniche parole sono state rivolte in modo irruento all'ex sindaco carmosino e poi anche all'ing nicolino per cose del passato), e poi non parliamo della segretaria in stato di evidente imbarazzo.
Il consigliere nicolino richiede semplicemente alcuni documenti e lo fa chiaramente più volte ... ma tra balbettii, sguardi spauriti, grattamenti di capi, e ricerca spasmodica tra i fogli, questi documenti non vengono fuori ...
altra magra figura della maggioranza !!!!!!!!
addirittura alcuni consiglieri non erano neanche a conoscenza che l'ordine del giorno del consiglio deve essere pubblicato obbligatoriamente sull'albo pretorio .... ma si, tanto i consiglieri devono avere il buon senso di pubblicizzare l'evento ... eh si come se il consiglio fosse un evento fieristico !!!!!!!
per la cronaca, il sindaco ha pubblicamente affermato che hanno riconfermato lo stesso bilancio fatto dall'amministrazione Carmosino , e pensare che l'anno scorso lo stesso minichiello con tutto il suo gruppo contestò quel bilancio. Questa si chiama COERENZA.
per chi non lo sapesse ieri sera si è fatto il consiglio comunale, hanno approvato il bilancio, e che bilancio .....
lo statuto del comune indica come obbligatorio la pubblicazione dell'ordine del giorno sull'albo pretorio, ma ciò non è avvenuto, perchè? dimenticanza o altro?
e poi si parla di democrazia partecipata!!!!!!!!!!!!!!!! qualcuno sa com'è andata?
a proposito dell'albo pretorio, ultimo documento inserito del 17 settembre, quindi, negli ultimi 15 giorni i nostri amministratori che hanno fatto?
e per magia sull'Albo Pretorio Online del Comune sono comparsi ben CINQUE DOCUMENTI (dal 368 al 371) ... che stamane alle ore otto non c'erano.... e con data di pubblicazione antecedenti alla data odierna 29/09/2014.
Indovinate? .. tra i documenti c'è anche la convocazione del consiglio comunale.
Domanda: Ci sono i presupposti per una denuncia di falso in atto pubblico?
errta corrige -- oggi è 30 Settembre ....
e per magia sull'Albo Pretorio Online del Comune sono comparsi ben CINQUE DOCUMENTI (dal 368 al 371) ... che stamane alle ore otto non c'erano.... e con data di pubblicazione antecedenti alla data odierna 30/09/2014.Indovinate? .. tra i documenti c'è anche la convocazione del consiglio comunale.Domanda: Ci sono i presupposti per una denuncia di falso in atto pubblico?
sull'albo pretorio i documenti dal 368 al 374 ieri sera non c'erano, ed oggi invece si.
questi sono Fenomeni ParaInformatici !!!!!!!!
in che modo è stato scelto l'operatore ecologico che sostituisce quello di ruolo che è in ferie?
è stato fatto il bando di ricerca personale? è stata fatta richiesta all'ufficio provinciale del lavoro?
E' stato già assegnato? Ma se hanno richiesto i voucher solo pochi giorni fa...? :O
la sagra della patana avrà fruttato mille euri puliti (tra lotteria e stand)? speriamo di si, cosi le casse della proloco si riempiono sempre più
Alle Elezioni Provinciali VOTA LINDA TROFFU !!!!!!
riempilista al servizio del politico rottamato
ricapitoliamo
1) hanno abbattuto 5/6 cedri del libano su via roma e sulla trinità perchè pericolosi. Ora, che gli alberi non ci sono più e che non danno più fastidio, sotto la trinità ci vorrebbero fare box e locali commerciali interrati. E quelle belle pietre che fine faranno?
2) L'unico operaio del Comune è in ferie, ed il comune ha acquistato un voucher di buoni INPS, sarà scelto qualcuno a sostituire l'operaio del comune? in che modo sarà selezionato?
3)La famosa sagra della patana è stata posticipata dal 7 al 20 settembre, eh si, finalmente qualcuno si è accorto che a settembre ed il tempo non è un granché! per il prossimo anno organizzatela a novembre.
4)Finalmente il tesseramento proloco .... adesione però solo per posta o per consegna manuale della richiesta presso il comune ...
5)Tasse ....... ma non si parlava di una diminuzione del 10-20% .....???
6)Acqua a Montalto ancora inquinata? ..... ma dai, sono passati solo due mesi, ovviamente i montaltini la pagheranno comunque come acqua buona!
7) LA MUSICA NON E CAMBIATA
Determina U.T. n.63 del 02 settembre 2014 "Liquidazione per sfalcio erba alla cooperativa ...." pubblicata il 16 settembre 2014
quando si è fatto il consiglio comunale?
Infatti....la musica non è cambiata..... ma di certo con un sito libero e di cacca come questo dove a scrivere sono solo scialacquattori e nullafacenti che ad iosa parlano parlano.....la musica non cambierà mai.......Ora pro nobis......... Siete solo dei poveri cadaveri che se non parlate male delle persone state male.. Dite zoccola a chi passa senza sapere che le zoccole le avete in casa............. Andate a cavare patate, almeno rendete giustizia all'agricoltura....
gli interventi di nicolino d'amico sono stati dirompenti. La maggioranza ha mostrato una visibile e chiara difficoltà con momenti anche imbarazzanti. Sul regolamento delle nuove tasse l'ingegnere ha evidenziato un CLAMOROSA mancanza alla quale la maggioranza ha rimediato votando a favore di un emendamento proposto dallo stesso consigliere di minoranza.